Si comunica che il decreto indicato in oggetto, in vigore dal 11/09/2021, prevede che chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la certificazione verde (Green pass). L’obbligo si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Genitori, lavoratori esterni, personale delle mense, addetti alle ditte di pulizia, ecc., sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali scolastici. L’obbligo non vale per gli studenti che possono accedere ai locali scolastici senza green pass, ma rispettando tutte le regole stabilite dal consiglio d’istituto e dal Dirigente scolastico. A scuola sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli studenti, ma anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sono previste sanzioni dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A controllare il pass sarà il dirigente scolastico (o suo delegato). Le sanzioni da 400 a 1000 euro sono previste sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli. Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza. Circolare>>
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 – Accesso agli edifici scolastici
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