Doveri e responsabilità 

Informativa Generale ex art. 13 - Regolamento Europeo 2016/679

Tutti possono liberamente raccogliere, per uso strettamente personale o domestico, dati personali riguardanti altri individui, e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale (esempio: i dati raccolti per uso personale nelle proprie agende cartacee o elettroniche)

 Quando però i dati sono raccolti e utilizzati per altre finalità (ad esempio, un'azienda che vuole vendere prodotti, un professionista che vuole pubblicizzare i suoi servizi, un'associazione che vuole trovare nuovi iscritti, un partito che fa propaganda politica, ecc.), il trattamento dei dati personali deve rispettare alcune regole.

Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire all'interessato alcune informazioni (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679) per  metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 del Regolamento medesimo).

In particolare, l'informativa deve spiegare:

  1. per quale scopo e la base giuridica sulla quale si fonda il trattamento dei dati personali;
  2. se il conferimento dei dati personali è obbligatorio o facoltativo;
  3. le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i dati personali;
  4. a chi saranno comunicati o se saranno saranno trasferiti all'estero i dati personali;
  5. i diritti previsti dagli articoli 11-22 del Regolamento (UE) 2016/679;
  6. chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento;
  7. gli eventuali legittimi interessi del titolare, se questi costituiscono il fondamento di liceità del trattamento;
  8. il periodo di conservazione dei dati e il diritto di revocare il consenso;
  9. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
  10. l'origine dei dati, se raccolti presso terzi.

Se i dati personali sono stati raccolti da altre fonti (ad esempio, archivi pubblici, familiari dell'interessato, ecc.), cioè non direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere resa:

  • quando i dati sono registrati

oppure

  • non oltre la prima comunicazione a terzi

 L'omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 83, paragrafo 5, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679.

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